Farmaci per la terapia del dolore: un parere chiarificatore

27/08/2015

La terapia del dolore e’ un aspetto importante per la cura e il benessere degli animali domestici specie nel caso di pazienti oncologici ma non solo. In molti casi ci sono situazioni per cui queste terapie possono essere somministate in casa con evidente beneficio sia per gli animali che per i proprietari.

Poiche’ non c’e’ molta chiarezza su questo tema abbiamo chiesto un parere chiarificatore al Dott. Giorgio Neri, componente del Gruppo di lavoro sul farmaco veterinario della FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani), autore di diverse pubblicazioni in tema e Direttore Sanitario dell’Istitututo Veterinario di Novara.
Ringraziamo e ci auguriamo possa esservi utile.

La terapia del dolore negli animali d'affezione

Anche negli animali domestici è possibile effettuare, analogamente a quanto si verifica nell’uomo, una terapia per la prevenzione e la cura del dolore. In tali evenienze naturalmente il piano terapeutico deve essere definito dal medico veterinario, che è anche il soggetto autorizzato dalla legge a prescrivere i medicinali necessari.

La farmacopea veterinaria prevede a questo scopo la possibilità di utilizzare alcuni medicinali ad uso veterinario. In qualche caso tuttavia il medico veterinario, nel rispetto delle norme di legge, dovrà optare per medicinali autorizzati per l’uso sull’uomo.

Una distinzione fondamentale, relativamente ad alcuni aspetti della gestione (prescrizione, acquisto, detenzione e smaltimento) dei medicinali, è quella tra i medicinali che sono classificati dalla legge come stupefacenti e psicotropi e quelli che invece non lo sono. Tra i primi, alcuni tra quelli che trovano più frequente applicazione nella terapia del dolore in Veterinaria sono i farmaci contenenti metadone, buprenorfina, morfina, fentanil, ketamina e butorfanolo. Tra i secondi i medicinali antinfiammatori non steroidei (FANS) e il tramadolo.

E’ necessario tuttavia sottolineare che tra quelli sopra citati la detenzione e l’uso delle preparazioni iniettabili contenenti buprenorfina per uso veterinario, morfina, fentanyl e ketamina, nonché di una preparazione (Semfortan) contenente metadone per uso veterinario, sono riservati dalla legge al solo medico veterinario il quale pertanto potrà prescrivere al proprietario dell’animale da curare, tra le sostanze stupefacenti e psicotrope sopra elencate e presenti in commercio, solo le seguenti:

Naturalmente i medicinali stupefacenti e psicotropi devono essere gestiti con maggiore attenzione, per ragioni facilmente intuibili. Per questo motivo la normativa italiana dedica a questi medicinali un corpus normativo specifico.

Il presente excursus vuole per questo rivolgersi con particolare attenzione a tali medicinali. Se infatti per la prescrizione, l’acquisto, la detenzione e lo smaltimento dei medicinali non stupefacenti e psicotropi sono sufficienti le normali prassi utilizzate per qualunque medicinale, per quelli stupefacenti e psicotropi è necessario adottare procedure e cautele differenti.

Prescrizione

il medico veterinario dovrà utilizzare il corretto modulo di ricetta a seconda della preparazione prescritta. In particolare per la prescrizione della morfina e della buprenorfina in preparazioni iniettabili dovrà essere utilizzata la ricetta per stupefacenti in tre copie su carta autoricalcante. Di queste tre copie il medico veterinario compilerà la copia per il proprietario e quella per il farmacista (distruggendo quella destinata al Sistema Sanitario Nazionale) e consegnandole entrambe al cliente. Per la prescrizione degli altri medicinali stupefacenti prescrivibili (morfina in compresse, buprenorfina in compresse, fentanil transdermico e butorfanolo iniettabile) invece dovrà essere redatta una normale ricetta non ripetibile in copia semplice su carta intestata.

Entrambe le tipologie di ricette hanno validità di 30 giorni oltre quello di emissione e possono essere utilizzate una sola volta. Quella per stupefacenti inoltre non può prevedere più di due diversi medicinali (o due diverse preparazioni dello stesso medicinale) né un quantitativo di medicinali superiore a quelli necessari per 30 giorni di terapia (o comunque la confezione più piccola in commercio qualora essa sia sufficiente per un trattamento di durata superiore a tale termine).

Acquisto

nel caso di medicinali prescrivibili con ricetta per stupefacenti il farmacista dopo aver identificato il proprietario dell’animale provvederà a compilare la sezione a lui destinata, e dispenserà quindi i medicinali prescritti restituendo una copia della ricetta e trattenendo l’altra. Per quanto riguarda i medicinali prescrivibili con ricetta in copia singola, alla consegna di questi il farmacista provvederà a trattenere l’unica copia della ricetta.

La legge vieta la dispensazione di medicinali stupefacenti a minori o a persone manifestamente inferme di mente; pertanto in questi casi il farmacista rifiuterà la consegna dei farmaci.

Detenzione

il proprietario dell’animale dovrà aver cura di conservare insieme ai medicinali la copia della ricetta per stupefacenti fino al loro esaurimento o smaltimento, al fine di poter provare in caso di controllo la liceità della loro detenzione. Dopo tale termine la legge prescrive che la ricetta venga distrutta.

Smaltimento

la legge non prevede specificamente la destinazione finale di eventuali eccedenze di medicinali stupefacenti inutilizzati o di medicinali scaduti o inutilizzabili. In materia è pertanto intervenuto il Ministero della Salute con una circolare che consente il conferimento dei farmaci nei contenitori per la raccolta differenziata posti di norma presso le farmacie, consigliando a titolo precauzionale di eliminare preventivamente le confezioni e le etichette per rendere non identificabili i medicinali stessi.

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